STATUTO
DEL SINDACATO GIORNALISTI DEL VENETO
Approvato all’unanimità dall’Assemblea regionale
del 6 dicembre 1998
e modificato dall’Assemblea regionale del 14 maggio 2017

Art. 1
Tra i giornalisti professionali e collaboratori, che svolgono l’attività giornalistica ai sensi di legge e residenti nel Veneto, è costituito il Sindacato giornalisti del Veneto.
Ciascun giornalista, nella domanda di iscrizione, deve indicare la propria posizione previdenziale, specificando se è iscritto alla gestione principale o separata dell’Inpgi. Tutte le domande di iscrizione saranno vagliate dal Consiglio direttivo regionale e nel caso di accettazione ratificate dallo stesso. Nell’eventualità dell’assenza del requisito previdenziale il Consiglio direttivo regionale, dopo aver accertato che l’interessato svolga con continuità l’attività lavorativa giornalistica valuterà l’istanza.

Art. 2
Il Sindacato giornalisti del Veneto fa parte della Federazione nazionale della stampa italiana, di cui accetta lo statuto e i conseguenti obblighi per sé e per i propri iscritti.

Art. 3
Il Sindacato:
a) rappresenta gli iscritti nella stipulazione dei contratti di lavoro portando nella sede competente le deliberazioni adottate dall’assemblea di categoria e svolge le opportune azioni per la tutela del contratto stesso in collaborazione con la Fnsi, con le Sezioni provinciali e con i Comitati di Redazione o Fiduciari di Redazione;
b) assiste i giornalisti iscritti nella tutela dei loro interessi morali e professionali e nelle definizioni delle vertenze collettive ed individuali;
c) favorisce l’esercizio dell’attività giornalistica e la preparazione professionale degli iscritti;
d) collabora con l’Ordine dei giornalisti, con l’Inpgi e con la Casagit;
e) difende la libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione e il libero diritto alla critica, secondo le norme costituzionali e le inderogabili esigenze professionali;
f) promuove la partecipazione di tutti i giornalisti all’assunzione di poteri decisionali nelle rispettive aziende, sia per quanto riguarda la formazione collegiale del giornale e i loro rapporti nei confronti della proprietà, sia per quanto riguarda il rapporto degli organi d’informazione nei confronti dei pubblici poteri e della pubblica opinione, valorizzando i Comitati e i Fiduciari di Redazione;
g) rivendica ai giornalisti l’informazione anche nell’emittenza radio-televisiva locale, gli uffici stampa di enti pubblici e o di aziende private ed ogni altra funzione che attenga alla comunicazione di notizie all’opinione pubblica, anche per via telematica.

Art. 4
Il Sindacato si articola in tante Sezioni quante sono le province che ad esso fanno capo; la sede delle Sezioni è nel capoluogo delle rispettive province; gli iscritti al Sindacato fanno capo alle Sezioni provinciali nel cui territorio risiedono oppure lavorano.
Attività proprie delle Sezioni sono:
a) riunire tutti i giornalisti professionali e collaboratori residenti nella provincia per realizzare, d’intesa con il Sindacato regionale, quanto stabilito dall’Art. 3, escluso il comma a);
b) sollecitare e patrocinare ogni iniziativa intesa ad elevare il prestigio della categoria e rinsaldare i vincoli di solidarietà tra gli iscritti.

Art. 5
Gli iscritti si suddividono nelle seguenti categorie: professionali e collaboratori.

Art. 6
Gli iscritti al Sindacato possono far parte dei Gruppi di specializzazione aderenti alla Fnsi.

Art. 7
Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:
1) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
2) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
3) principio del voto singolo di cui all’art.2532, secondo comma, del Codice Civile;
4) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.
L’iscritto deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali, da corrispondere possibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Trascorso tale termine l’associato sarà cancellato. Alle assemblee possono partecipare con diritto di voto, ed essere candidati, gli iscritti in regola con le quote dell’anno in corso.
Non avranno però diritto di voto né potranno essere eletti, gli associati che:
1) dopo aver dato le dimissioni, o essere stati comunque cancellati dagli elenchi degli iscritti, abbiano ottenuto la reiscrizione al Sindacato da meno di sei mesi;
2) pure avendo ottenuto nell’anno precedente (o prima) l’iscrizione all’Ordine, non risultavano invece iscritti al Sindacato, ed abbiano ottenuto l’iscrizione all’Associazione regionale di stampa da meno di sei mesi.
Avranno invece diritto immediato di voto (e potranno anche essere eletti) i nuovi iscritti i quali provengano da altre Associazioni regionali di stampa, e che con queste erano in regola con le quote dell’anno precedente.

Art. 8
La qualità di associato cessa per uno dei seguenti motivi:
1) dimissioni;
2) trasferimento ad altra Associazione regionale di stampa;
3) cessazione di uno dei requisiti di iscrizione;
4) morosità;
5) radiazione.

Art. 9
Gli Organi del Sindacato sono: l’Assemblea regionale; il Segretario; il Consiglio direttivo; la Giunta esecutiva.
Sono inoltre Organi del Sindacato, conforme le loro competenze: il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri.

Art. 10
L’Assemblea regionale degli iscritti è il massimo organo dell’Associazione, al quale spettano tutti i poteri deliberanti.
L’Assemblea regionale elegge congiuntamente e direttamente il Segretario, fra i delegati professionali, e in maniera distinta fra professionali e collaboratori il Consiglio direttivo. L’elezione del Segretario, la cui candidatura dovrà essere stata formalizzata al Presidente dell’Assemblea, avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quinti dei delegati per la prima votazione e a maggioranza dei delegati presenti per le successive votazioni.
L’Assemblea regionale stabilisce le direttive di ogni attività del Sindacato; le sue decisioni sono obbligatorie per gli iscritti.
L’Assemblea regionale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni, su convocazione del Consiglio direttivo, straordinariamente su iniziativa del Consiglio stesso o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria, con incluso l’odg dei lavori, viene diramato dal Segretario del Sindacato a tutti gli iscritti almeno un mese prima della data fissata.
I delegati all’Assemblea saranno eletti su base regionale: le candidature dovranno essere formalizzate alla Segreteria del Sindacato, almeno 15 giorni prima della data fissata e sottoscritte dal diretto interessato.
Per la validità dell’Assemblea regionale in prima convocazione occorrerà la presenza di almeno due terzi dei delegati; trascorsa mezz’ora, qualora non si raggiunga il numero legale, l’assemblea sarà riunita in seconda convocazione, per la validità della quale basterà la metà più uno dei delegati.
L’Assemblea si apre con la nomina del Presidente e degli altri membri dell’Ufficio di presidenza (composto da un professionale e da un collaboratore), della Commissione verifica poteri (composta da due professionali e da un collaboratore), nonché da tre scrutatori appartenenti a qualsiasi categoria.
L’Ufficio di presidenza nomina nel suo seno il segretario dell’assemblea.
La Commissione verifica poteri all’inizio dei lavori comunica all’Ufficio di presidenza la composizione dell’Assemblea, che da quel momento non potrà più subire alcuna variazione.
Le decisioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza, salvo negli altri casi previsti dallo Statuto.

Art. 11
All’Assemblea regionale partecipano con diritto di voto:
a) un delegato professionale ogni 10 professionali (o frazione di dieci), iscritti al Sindacato (tramite la rispettiva Sezione provinciale) con un minimo di 9 delegati professionali;
b) un delegato collaboratore ogni 40 (o frazione di quaranta) iscritti al Sindacato (tramite la rispettiva Sezione provinciale)con un minimo di 4 delegati collaboratori.
L’elezione dei delegati avverrà secondo le modalità che saranno decise dal Consiglio direttivo del Sindacato e comunicate almeno un mese prima della data di convocazione dell’assemblea. Si può votare nel seggio istituito nella sede del Sindacato e con il voto elettronico.
Per iscritti s’intendono i giornalisti  (professionali e collaboratori) in regola con le quote dell’anno in corso.
Tutti i giornalisti iscritti al Sindacato giornalisti del Veneto, che non siano delegati, possono presenziare ai lavori dell’Assemblea con diritto di parola ma non di voto.

Art. 12
I delegati professionali e collaboratori votano di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificatamente le rispettive categorie votano soltanto gli interessati.
L’elezione ai vari incarichi avviene con votazione e scrutinio segreto in modo distinto tra  professionali e collaboratori; per tutte le altre questioni si voterà per alzata di mano, salvo specifica richiesta di voto segreto fatta da almeno dieci votanti, o per appello nominale, fatta da almeno quindici votanti. Nel computo dei voti le astensioni non vengono calcolate agli effetti del quorum di maggioranza.
Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Segretario, da:
9 professionali e 4 collaboratori, dai Fiduciari delle Sezioni provinciali e da un rappresentante della Consulta regionale dei Comitati e dei Fiduciari delle Redazioni  – eletto con modalità da definire all’interno del Consiglio direttivo – che sono membri di diritto.
Ciascun delegato professionale vota fino al massimo di sette nomi della sua categoria e ciascun delegato collaboratore fino ad un massimo di tre nella sua categoria.
L’Assemblea elegge inoltre, con elezioni per categorie separate, i seguenti organi:
– Collegio dei Revisori dei conti (2 professionali, più un supplente  e 1 collaboratore, più un supplente)
– Collegio dei Probiviri (3 professionali, più due supplenti e 2 collaboratori, più un supplente).

Art. 13
Il Consiglio direttivo nella riunione di insediamento elegge a voto segreto i componenti della Giunta esecutiva.
La Giunta esecutiva, oltre che dal Segretario, è composta da cinque membri: quattro professionali e un collaboratore. Quest’ultimo assume anche la carica di vice Segretario collaboratore, mentre fra i quattro professionali il Consiglio direttivo, con successiva votazione, eleggerà il vice Segretario professionale vicario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo può deliberare se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo.
Il Consiglio direttivo vigila sulla attuazione delle delibere assembleari e impartisce le direttive generali – in uniformità con le disposizioni federali – per il conseguimento delle finalità associative e degli indirizzi di politica e di azione sindacale.
Il Consiglio direttivo rende conto del suo operato all’Assemblea, approva i bilanci e fissa annualmente le quote sociali.
Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in altra sede rispetto a quella del Sindacato, ogni qualvolta se ne riscontri necessità sindacale.
Sono membri di diritto con voto consultivo: gli appartenenti al Consiglio nazionale, il Presidente regionale dell’Ordine, il Presidente dei Revisori dei conti, il Fiduciario dell’Inpgi e della Casagit, i componenti dei Comitati di Redazione o i Fiduciari dei quotidiani, dei periodici, della sede Rai del Veneto, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive locali, i rappresentanti regionali dei gruppi di specializzazione riconosciuti dalla Fnsi e della Commissione pari opportunità, nonché gli eventuali altri rappresentanti del Sindacato facenti parte di Organi federali.
Il Consiglio direttivo viene convocato in via ordinaria ogni tre mesi. Può inoltre riunirsi  per iniziativa della Giunta esecutiva e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri in via straordinaria.
Il Consiglio direttivo dura in carica un quadriennio e i suoi membri possono essere rieletti.
Nel caso di vacanza di un consigliere si provvede alla surroga con il candidato primo fra i non eletti della rispettiva graduatoria. Il consigliere eletto dall’Assemblea regionale assente senza giustificato motivo per due  riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.
Nel caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi motivo di uno dei membri della Giunta esecutiva, il Consiglio direttivo, presone atto, provvede alla sua sostituzione con votazione segreta.

Art. 14
La Giunta esecutiva ha il compito di applicare i deliberati dei vari Organi del Sindacato e di adottare i provvedimenti di urgenza, salva la ratifica del Consiglio direttivo.

Art. 15
Il Segretario rappresenta il Sindacato a tutti gli effetti, anche negli organismi previsti dallo Statuto della Fnsi. Convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio direttivo e della Giunta  esecutiva.
Dà esecuzione a tutte le delibere assembleari, nonché a quelle del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva. Risponde al Consiglio direttivo, in solido con il Tesoriere, della tenuta dei libri contabili del Sindacato e partecipa alle sedute dei Revisori dei conti controfirmandone i verbali.
Il ruolo di Segretario non può essere assunto per più di due mandati consecutivi.
Il Segretario non può rivestire le seguenti cariche:
a) Presidente e vice Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
b) Presidente e vice Presidente del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Veneto o di altro Ordine territoriale;
c) Presidente e vice Presidente dell’INPGI;
d) Presidente e vice Presidente della CASAGIT;
e) Presidente e vice Presidente del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani;
Il Segretario, inoltre, non può ricoprire la carica di Presidente, Segretario Generale e Segretario aggiunto della FNSI.
Il Segretario e i componenti della Giunta non possono essere membri degli Organi nazionali o locali dei partiti o movimenti politici e degli Organi nazionali o locali di sindacati di altre categorie.
L’opzione tra gli incarichi dovrà essere esercitata entro 30 giorni dal momento in cui si è verificata l’incompatibilità.

Art. 16
I vice Segretari collaborano con il Segretario specificatamente per i settori sindacali di loro competenza. Il vice Segretario professionale vicario sostituisce il Segretario in caso di necessità. Il Tesoriere cura l’amministrazione del Sindacato, presenta i bilanci finanziari a norma del Direttivo ed è responsabile con il Segretario della gestione economica.

Art. 17
Le Sezioni provinciali costituiscono di norma tramite fra gli iscritti e gli Organi regionali. Hanno autonomia amministrativa e organizzativa nel rispetto delle norme statutarie federali e regionali. Vi è la possibilità, nel caso due o più Associazioni provinciali della Stampa ne ravvedano l’opportunità, di procedere con delle fusioni gestionali, mantenendo però un Fiduciario per ogni singolo territorio di riferimento.

Art. 18
Gli iscritti sono tenuti all’osservanza delle norme fissate dal presente Statuto e da quello federale, nonché all’adempimento delle delibere assembleari e di quelle del Consiglio direttivo. Non potranno in alcun modo compiere azioni in contrasto con gli interessi della categoria.

Art. 19
Il bilancio del Sindacato è costituito da:
a) all’attivo:     1) esistenze patrimoniali; 2) quote degli iscritti; 3) contributi federali;
4) entrate straordinarie;
b) al passivo:   1) spese ordinarie (affitto, riscaldamento, luce, telefono, personale,
cancelleria, stampati, ppll, ttll, viaggi, trasferte, ecc.);
2) spese straordinarie.
L’esercizio si chiude ogni 31 dicembre. A tale data il Consiglio direttivo provvede alla compilazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) e alla relazione sull’andamento economico, che deve sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori dei conti.
Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o altre disponibilità, ai sensi del Decreto legislativo 4/12/97 n. 460, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
In caso di scioglimento del Sindacato, qualunque ne sia la causa, il patrimonio del Sindacato sarà devoluto obbligatoriamente ad altro organismo professionale o ai fini di pubblica utilità, udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20
Il Collegio dei Revisori dei conti nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario. Esso rimane in carica un quadriennio e i suoi membri possono essere rieletti. I suoi compiti sono quelli contemplati dal C.C; in particolare esercita di propria iniziativa il controllo periodico e saltuario del conti del Sindacato, procede all’esame del bilancio redigendo la relativa relazione che sottopone all’Assemblea.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sindacale e ordinistica regionale.

Art. 21
Il Collegio dei Probiviri garantisce l’applicazione della disciplina associativa dei giornalisti iscritti al Sindacato e dirime le controversie insorte in ordine a comportamenti non conformi alle regole della correttezza professionale, alla disciplina sindacale o tali da ledere il prestigio del Sindacato o gli interessi della categoria, giudicando sugli esposti presentati dagli iscritti.

Art. 22
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi, dei quali tre professionali e due collaboratori. La nomina dei componenti effettivi avviene per elezione nell’Assemblea regionale. La decisione dell’Assemblea è presa a maggioranza con votazione a scrutinio segreto ed in modo distinto tra professionali e collaboratori, come previsto dagli artt. 10, 11 e 12.
Con le stesse modalità previste per l’elezione dei componenti effettivi, sono eletti due supplenti professionali ed un supplente collaboratore, i quali sostituiranno i rispettivi probiviri effettivi (professionali o collaboratori) nel caso di dimissioni, di impedimento permanente e di decadenza automatica dall’incarico in virtù di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
La nomina del Presidente (giornalista professionale), del Vice-Presidente e del Segretario avvengono nella prima seduta del Collegio, mediante votazione a scrutinio segreto presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La prima seduta sarà convocata dal giornalista professionale più anziano di età eletto dall’Assemblea regionale.
Il Presidente coordina e dirige i lavori del Collegio e provvede alla sua convocazione mediante comunicazione scritta inviata agli altri componenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve contenere l’ordine del giorno dei lavori. Il Presidente provvederà altresì a presentare all’Assemblea Regionale una relazione illustrativa dell’attività svolta dal Collegio.
Le riunioni del Collegio sono segrete e sono valide con la presenza di almeno tre membri. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.
Tutti i membri del Collegio dei Probiviri debbono risultare iscritti da almeno dieci anni al Sindacato e non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti.
Il Collegio resta in carica un quadriennio e i suoi membri possono essere rieletti.
La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sindacale regionale.

Art. 23
Le sanzioni disciplinari che il Collegio può applicare nei confronti degli iscritti sono: ammonizione, censura, sospensione, radiazione.
La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi; decorso il periodo il sanzionato riacquista, dal giorno successivo, ogni diritto associativo.

Art. 24
L’esposto deve essere diretto al Collegio a mezzo posta con raccomandata AR o mediante deposito presso la Segreteria del Sindacato e deve contenere le generalità dell’istante, l’elezione di domicilio e l’esposizione dei fatti e dei motivi.
Ricevuto l’esposto, il Collegio provvederà, entro 30 giorni, ad inviarne copia a mezzo posta con raccomandata A.R. all’interessato con la contestuale richiesta di controdeduzioni. Le controdeduzioni, nelle quali deve essere specificato il domicilio presso il quale l’iscritto riceverà ogni ulteriore comunicazione, devono essere inviate al Collegio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo posta con raccomandata A.R. o mediante il deposito presso la Segreteria del Sindacato.
La Segreteria del Sindacato rilascerà agli interessati l’attestazione del deposito di ogni atto.
Tutti gli atti del giudizio possono essere visionati dalle parti interessate, le quali hanno facoltà di richiederne copia. In ogni caso, il Collegio dovrà sentire di persona l’incolpato e potrà sentire di persona il denunciante. Se ritenuto opportuno, le parti potranno essere sentite in contraddittorio.
Esaurita la fase istruttoria, la decisione finale è adottata dal Collegio con la maggioranza dei suoi componenti. Per ogni decisione interlocutoria o istruttoria non è necessaria la formalità delle votazioni.
La decisione finale deve essere scritta, motivata, e comunicata a mezzo posta con raccomandata A.R. agli interessati. La stessa deve essere comunicata al Consiglio direttivo ed alla Giunta; quest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ne cura l’esecuzione, che decorre dal giorno in cui l’interessato ha ricevuto il provvedimento.
Ove le questioni affidate al Collegio formino oggetto di indagine da parte della magistratura ordinaria, il Collegio può sospendere il procedimento.

Art. 25
Contro la decisione del Collegio, l’interessato, entro 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento, potrà presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri secondo le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Art. 26
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea, a maggioranza di almeno tre quinti dei delegati presenti, purché l’argomento figuri già indicato nell’odg dell’Assemblea stessa. Possono avanzare richiesta di modifica allo Statuto sia il Consiglio direttivo sia le Sezioni provinciali, sempre che quest’ultime richieste risultino approvate dalle rispettive assemblee. Tale proposte devono essere inoltrate al Consiglio direttivo con almeno venti giorni di anticipo sulla data di convocazione dell’Assemblea.

Art. 27
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di sottoporre a votazione per referendum a scheda segreta l’approvazione di norme, iniziative e proposte che ritenga di particolare importanza, sempre che non abbiano attinenza con variazioni statutarie. Il referendum si riterrà approvato a maggioranza semplice dei voti.

Art. 28
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme contenute in quello della Fnsi e del suo Regolamento.