Coronavirus, informazione e dati sanitari: un utile vademecum

In Ordine by SGV Redazione

In questi giorni di emergenza coronavirus e di superlavoro per tutti i colleghi, impegnati nello sforzo di offrire un’informazione il più completa e rigorosa possibile, l’Ordine dei giornalisti del Veneto ha realizzato un breve vademecum con le regole deontologiche in materia di trattamento di dati, in particolare di quelli connessi alla salute personale, con la principale giurisprudenza in materia, inclusi i pronunciamenti del garante per la Privacy. Il resoconto puntuale di quanto sta accadendo rientra pienamente nel diritto-dovere di cronaca e le accuse di “pandemia mediatica” lanciate nei giorni scorsi sono assolutamente improprie e ingiustificate, a fronte di provvedimenti senza precedenti, disposti o concordati dalle stesse amministrazioni pubbliche, in relazione ai quali l’informazione è doverosa e necessaria. Senza alimentare paure, ma al tempo stesso senza nascondere nulla.

Ciò premesso, si raccomanda a tutti i colleghi il rispetto delle norme a tutela della riservatezza personale in un campo delicato come quello della salute, non solo per garantire un’informazione corretta e rispettosa, ma anche per evitare il rischio di cause per risarcimento danni, oltre che di possibili procedimenti disciplinari per la violazione delle norme deontologiche.

Le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, costituenti l’Allegato A al Codice della privacy d.lgs. 196/2003, sono altresì allegate e fanno parte integrante del Testo unico dei doveri del giornalista 27/1/2016.

L’articolo 3 stabilisce l’obbligo di tutela del domicilio, esteso anche “ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell´uso corretto di tecniche invasive”.

L’articolo 5, relativo al “Diritto all’informazione e dati personali” stabilisce che “Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti“.

Il concetto di Essenzialità dell´informazione è precisato dall’articolo 6: “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti“. E ancora: “La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica“.

L’articolo 8 prevede l’obbligo di Tutela della dignità delle persone: “Salva l´essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine”.

Particolare attenzione va prestata alla tutela delle persone malate, sancita dall’articolo 10: “Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico“. Il comma due stabilisce che “La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica“.

L’articolo 6 del Testo unico, in materia di “doveri nei confronti dei soggetti deboli” impone al giornalista di diffondere “notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche” nonché di evitare “nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate”.

IL GARANTE

Nei chiarimenti forniti all’Ordine dei Giornalisti in data 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634] il Garante Protezione dati personali sottolinea: “Particolari cautele sono prescritte al giornalista con riguardo alla circolazione di informazioni relative allo stato di salute, soprattutto quando la notizia riguarda persone – anche solo indirettamente identificabili – interessate da malattie gravi e irreversibili. La necessità di proteggere tali persone da un´indebita intrusione sui loro fatti di vita e sulle loro scelte da parte dei mezzi di comunicazione giustificano pertanto gli interventi decisi dal Garante, come è avvenuto, ad esempio, per il caso della ragazza affetta dal morbo della c.d. “mucca pazza”. Quando simili informazioni vengono fornite dagli stessi interessati (ad esempio, mediante un´intervista) il giornalista può invece renderle pubbliche assicurando in ogni caso che tale operazione non pregiudichi la dignità degli interessati medesimi”.

LA CASSAZIONE

In base ad una recente sentenza della Corte di Cassazione civile (v. Cass. 16311/18) è stata ritenuta illecita la diffusione di una notizia relativa alla malattia di un soggetto deceduto, alla quale malattia si è ricollegata l’informazione di un analogo stato di malattia di persone vive sue parenti; situazione che può avere analogie con l’attuale situazione di contagio da coronavirus. Secondo i giudici della Suprema Corte, il fatto che la notizia riguardi una persona deceduta non solleva il giornalista dall’assicurare le medesime garanzie dovute alle persone in vita; inoltre, si deve tener conto della possibilità di collegamento di quanto scritto con altri soggetti, soprattutto con riguardo a malattie infettive o trasmissibili geneticamente.

LA SENTENZA

 

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