Giornalisti negli uffici stampa della Pubblica amministrazione

In Sindacato Giornalisti by SGV Redazione

Ordine del giorno – Il Direttivo regionale del Sindacato giornalisti Veneto, riunito a Mestre il 13 novembre 2017, guarda con attenzione e preoccupazione alla decisione del Governo di impugnare la legge regionale 9/2017 della Regione Lazio che all’art. 17 recita in sintesi: “nelle more dell’attuazione della legge 150, al personale iscritto all’albo dei giornalisti che, a seguito di specifico concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico”.

In attesa di conoscere come si pronunceranno i giudici della Corte Costituzionale in merito al conflitto di competenze tra Stato e Regione, sollevato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, il Sindacato giornalisti Veneto rileva il susseguirsi di interventi governativi volti a disconoscere l’applicazione del CNLG nelle istituzioni pubbliche e il determinarsi di un quadro normativo estremamente confuso.

Da un lato, infatti, le leggi organizzative delle Regioni (anche di recente promulgazione, post riforma titolo V della Costituzione, e peraltro non impugnate) prevedono l’istituzione di Uffici Stampa nelle istituzioni pubbliche e ne prescrivono l’affidamento a giornalisti iscritti all’Ordine e assunti con il contratto di categoria; dall’altro la Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” stabilisce che gli enti della pubblica amministrazione “possono dotarsi di uffici stampa” (art. 9, comma 1), “costituiti da personale iscritto all’Ordine dei giornalisti” (art. 9 comma 2), per il quale “ l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 9, comma 5) .

A 17 anni dall’entrata in vigore della legge, l’individuazione e la regolamentazione del profilo del giornalista nella PA risultano ancora inapplicate. La vacanza di tale profilo professionale nel pubblico impiego e le sentenze relative a singoli casi incidentali che pongono in dubbio l’applicazione del CNLG nella pubblica amministrazione e ne subordinano il riconoscimento e l’applicazione alla contrattazione con Aran, stanno producendo un effetto paralizzante su sostituzioni e assunzioni negli uffici stampa della pubblica amministrazione, inducendo i responsabili politici e amministrativi a rinviare assunzioni e concorsi, supplendo con l’assunzione di ‘portavoce’ per la figura apicale e il ricorso alla mobilità interna (secondo quanto prevede la legge 150) per il personale.

Sgv denuncia come tale quadro normativo confuso, se non contradditorio, perdurante da così lungo tempo, stia determinando un progressivo arretramento della presenza di giornalisti contrattualizzati negli Uffici stampa istituzionali, se non addirittura l’estinzione stessa degli uffici stampa all’interno degli enti pubblici, sostituiti da generiche figure con inquadramento contrattuale amministrativo, alle quali sono affidati compiti prettamente giornalistici.

In vista dell’annunciata riapertura del tavolo con Aran per la contrattazione nel pubblico impiego, il Sindacato giornalisti Veneto è al fianco della FNSI nel:

– Difendere la specificità e l’autonomia della professione giornalistica nell’ambito della PA, a garanzia del diritto costituzionale dei cittadini a essere informati

– Sollecitare l’avvio effettivo di una trattativa con ARAN, secondo quanto previsto dalla legge 150/2000 per accelerare l’applicazione della normativa.

Approvato all’unanimità

 

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