Ordine e Sindacato dei giornalisti del Veneto richiamano i colleghi al rispetto delle norme di legge e a quelle deontologiche della professione nel trattamento delle notizie che riguardano minorenni.
In recenti servizi di cronaca riguardanti il grave episodio di accoltellamento avvenuto a Mogliano, che vede coinvolto un quindicenne accusato di tentato omicidio, sono stati pubblicati particolari eccedenti l’essenzialità dell’informazione, che rischiano di rendere riconoscibile il minorenne, in violazione del Testo unico dei doveri del giornalista e delle allegate Carta di Treviso e Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Anche le norme sul processo penale a carico di minorenni fanno divieto di pubblicare o divulgare, con qualsiasi mezzo, “notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento”.
I giornalisti sono tenuti a garantire l’anonimato del minorenne coinvolto in fatti di cronaca giudiziaria e in fatti di cronaca potenzialmente lesivi della sua personalità evitando di pubblicare qualsiasi elemento che possa portare alla sua identificazione. Dunque non basta omettere il nome e non pubblicare foto e filmati: non devono essere neppure indicati tutti i dati che possono renderlo riconoscibile, come ad esempio generalità dei genitori o di altri parenti, indirizzo di casa, indicazione della scuola o di gruppi sportivi, colore della pelle, nazionalità, descrizioni fisiche ecc.
Il Testo unico in materia di minori fa riferimento innanzitutto alla Carta di Treviso che, all’articolo 7 recita: “Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca”.
L’articolo 7 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica stabilisce che “al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione”.
Il Codice della Privacy, infine, si occupa di minori all’art. 52, comma 5: “Chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità dei minori”.