ADEMPIMENTI FISCALI – Anche quest’anno la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre, direttamente o attraverso il commercialista o il Caf. Dal 23 maggio si potrà scaricare il 730 precompilato dal sito della Agenzia delle Entrate.
Per gli assistiti Casagit, questi i punti importanti da tener presente.
Soci contrattualizzati Cnlg e pensionati Inpgi – Possono portare in detrazione soltanto la spesa sanitaria non rimborsata da Casagit. I familiari (coniuge e figli) assistiti nel nucleo familiare del socio possono invece portare in detrazione l’intera spesa sanitaria sostenuta, anche se rimborsata in tutto o in parte da Casagit. I contributi versati dai soci contrattualizzati e pensionati, generalmente prelevati direttamente in busta paga o dalla pensione, sono fiscalmente deducibili alla fonte a cura del datore di lavoro o dell’Inpgi, come risulta nel Cu (l’ex Cud) fino al limite di 3.615,20 euro. I contributi versati per i familiari assistiti non sono invece deducibili.
Coniuge non a carico – Il coniuge non a carico (per il quale il socio contrattualizzato CNLG o pensionato Inpgi ha versato nel 2021 il “contributo individuale” di 900 euro) nella propria dichiarazione dei redditi può portare in detrazione tutte le spese sanitarie, anche se rimborsate interamente o in parte da Casagit. Il contributo di 900 euro non è deducibile.
Soci volontari – I Soci volontari (cioè non contrattualizzati CNLG né pensionati Inpgi) possono portare in detrazione soltanto la spesa sanitaria non rimborsata da Casagit. I familiari assistiti possono invece portare in detrazione l’intera spesa sanitaria, anche se rimborsata in tutto o in parte da Casagit (articolo 15, lett. C, ultima parte del Testo unico delle imposte sui redditi e risoluzione 25/11/2005, n. 167/E). Sulla base del Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 15, comma 1 lettera i bis) i contributi versati dai Soci volontari sono fiscalmente detraibili nella misura del 19 per cento del contributo associativo (riferito esclusivamente al socio titolare di posizione) fino al limite di 1.300 euro. Il contributo per i familiari assistiti non è invece detraibile.
Documentazione necessaria – Per la detraibilità dei contributi, i Soci volontari devono presentare la ricevuta del bollettino Mav o la contabile del bonifico effettuato presso gli sportelli bancari e postali oppure on-line. Per la detraibilità della spesa sanitaria, il socio Casagit può avvalersi del 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (a partire dal 23 maggio), completo degli importi trasmessi da Casagit Salute riferiti ai rimborsi delle proprie spese sanitarie e ai contributi versati per sé direttamente alla Mutua. Al commercialista o al Caf è necessario presentare la documentazione originale, o in fotocopia, delle spese sostenute, o (per i soci Casagit e Salute Sicura) le distinte di liquidazione trasmesse da Casagit Salute. E’ bene procurarsi anche la documentazione delle fatture di cliniche e altre strutture in regime di convenzione diretta: in questo caso, infatti, è vero che la Cassa paga direttamente la struttura sanitaria, ma paga pur sempre in nome e per conto dell’assistito, al quale è appunto intestata la fattura ed anche questi importi, quindi, rientrano nel regime delle spese sanitarie detraibili.
FOTOCOPIE – Inviare a Casagit sempre e soltanto le fotocopie (e non gli originali) delle note di spesa: per il rimborso, infatti, gli originali non sono più necessari. Il socio dovrà però aver cura di conservare i propri originali per almeno 5 anni, nella eventualità che la Agenzia delle Entrate voglia procedere ad un controllo sulle ricevute portate in detrazione.
RIMBORSO FARMACI: ADDIO FUSTELLE
Per i farmaci di fascia C e di fascia H, prescritti dai medici su ricette “bianche”, non è più necessario allegare le “fustelle” staccandole dalle confezioni dei medicinali, ma è sufficiente trasmettere a Casagit le prescrizioni e i relativi scontrini d’acquisto con riportato il codice fiscale dell’assistito.
Ricordiamo a tutti i soci che le pratiche dovranno essere inviate alla Consulta in FOTOCOPIA dividendo le richieste di rimborso per ciascun componente del nucleo familiare ed evitando l’uso di nastro adesivo e punti metallici che rendono più difficoltosa la scansione dei documenti.
RIMBORSI ON LINE – Gli iscritti che si siano registrati nella Area Riservata possono inviare online le richieste di rimborso: basta selezionare “Invio e Consultazione richieste online”, rilasciare il consenso per la privacy, e poi inserire la documentazione in allegato (formato Pdf o Jpg). Per iscriversi ad Area Riservata si può contattare il servizio di assistenza al numero 06 5488 3237. Naturalmente è sempre possibile presentare la documentazione di spesa (in fotocopia) presso la Consulta o per posta.
PICCOLO VADEMECUM PER IL RIMBORSO ONLINE –
- controllare che nello stesso invio la documentazione sia coerente e completa (per esempio: fattura con relativa prescrizione medica, ricetta e relativo scontrino). Per ciascun singolo invio, infatti, il sistema costruisce una singola pratica con relativo numero di protocollo: quindi, se inviate prima la ricetta e solo poi con altro invio lo scontrino, ricetta e scontrino finiscono rispettivamente in due pratiche diverse – con due diversi numeri di protocollo – ma entrambe incomplete (pratica A con scontrino ma senza relativa ricetta; pratica B con ricetta ma senza relativo scontrino) e pertanto entrambe non liquidabili;
- controllare che ciascun singolo documento sia completamente leggibile (errore classico: lo scontrino allegato alla fattura che copre la data, il numero della fattura, o la cifra pagata);
- attenzione – l’invio deve essere effettuato solo attraverso la propria Area Riservata. Mai spedire la documentazione dalla propria mail alla mail della Consulta, modalità che non garantisce la protezione dei dati;
- conservare sempre gli originali delle note di spesa inviate online a Casagit per almeno 5 anni, nella eventualità che la Agenzia delle Entrate proceda ad un controllo sulla spesa sanitaria portata in detrazione.