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Rischio contagio al lavoro: Cdr e Rls vigilino per il rispetto della normativa

In sindacato giornalisti veneto by SGV Redazione

La pandemia rialza la testa e torna a bussare alle porte delle redazioni della carta stampata, delle tv e dei siti online. Anche nel Veneto il rischio si è elevato e negli ultimi giorni sono stati registrati casi di giornalisti contagiati in diverse realtà editoriali.

Il Sindacato giornalisti Veneto (Sgv) richiama con forza le aziende al rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra Governo e parti sociali lo scorso marzo, e che tiene conto di quanto emanato in materia dal ministero della Salute.

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Tale protocollo prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (fra cui il cdr) e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Sgv sollecita i colleghi Rls a vigilare con la massima attenzione sul rispetto della normativa, ricordando che in caso di inadempienza sussistono in capo alle aziende profili di responsabilità.

Si rammenta che le aziende hanno l’obbligo di fornire ai giornalisti i dispositivi di protezione individuale, fra cui le mascherine, necessari a svolgere il lavoro sia dentro che fuori le redazioni.

Da contratto gli Rls devono essere nominati fra i componenti del cdr, in caso contrario occorre al più presto sanare la situazione, tenendo presente che ci possono essere dimissioni solo se contestuali a surroga, questo a sottolineare l’importanza del ruolo, il quale appunto per nessuna ragione può essere vacante.

Qualora si riscontrino casi di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse di colleghi o eventuale sottovalutazione di casi di contagio, gli Rls e anche i cdr è bene che li segnalino al medico aziendale, che si attiverà per quanto di sua competenza.

Il Protocollo

Per comodità si riportano integralmente i punti 4. e 11. del summenzionato Protocollo

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
  • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

  • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
  • l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

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