Busta paga: forfettizzazioni, cosa c’è da sapere per una corretta applicazione

In Sindacato Giornalisti by SGV Redazione

Quasi tutte le aziende editoriali applicano ai giornalisti delle forfetizzazioni nelle forme più varie: si va dalla forfetizzazione di un certo numero di ore straordinarie, ai notturni, ai festivi, alle domeniche.  Queste note vogliono dare un supporto informativo ai Cdr e a tutti i giornalisti sulla corretta applicazione del contratto e della legge. Soprattutto nelle ultime assunzioni le aziende applicano, oltre alla retribuzione base, importi forfetizzati piuttosto bassi per ogni compenso extra (notturni, straordinari, ecc.) previsto dai contratti giornalistici.

La distinzione principale delle forfetizzazioni riguarda il fatto se si tratta di una forfetizzazione collettiva contrattata dai Cdr o di una forfetizzazione individuale (anche se applicata dalle aziende a più colleghi) stabilita nel contratto di assunzione o in seguito. Nel caso di una forfetizzazione contrattata dai Cdr il collega non può dare la disdetta della forfetizzazione ma essa deve essere ricontrattata dall’organismo sindacale con l’azienda. Ai rappresentanti sindacali ricordiamo che è sempre meglio non contrattare ore o quanto altro in cifra fissa perché nel tempo si perde la rivalutazione della prestazione (per gli scatti di anzianità, rinnovo contrattuale o avanzamento di carriera).  Nel caso di accordi integrativi aziendali economici suggeriamo inoltre ai Cdr di specificare che tali compensi sono dovuti a tutti i dipendenti dell’azienda, quindi anche a quelli che hanno forfetizzazioni.

Nessun accordo individuale o aziendale può essere peggiorativo del contratto nazionale ma solo migliorativo. Il collega che ha gli straordinari forfetizzati e fa più ore di quelle pagate, è penalizzato e può inviare una lettera nella quale rinuncia, motivandola, alla forfetizzazione e chiede, informando anche il cdr, l’applicazione del contratto. Nel calcolo dei compensi va tenuto presente che l’importo della forfetizzazione è corrisposto anche durante le ferie.

La forfetizzazione è parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti contrattuali. La Suprema Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass.15/5/87 n.4508) ha stabilito il principio che, quando il lavoro straordinario sia continuativo per esigenze tecnico-produttive dell’azienda e si inquadri nella ordinaria programmazione produttiva, il relativo compenso “per la sua costanza e ripetitività finisce col far parte della normale retribuzione” e si configura “come elemento costante integrativo della retribuzione-base”. Di conseguenza, così come prescrive l’art.1 delle Norme transitorie e di attuazione del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, il quale esplicitamente prevede che fanno parte integrante della retribuzione le maggiorazioni per il lavoro prestato con carattere di continuità oltre l’orario “nel caso che siano state convenute a forfait”, la forfetizzazione dello straordinario definita aziendalmente deve essere considerata ai fini del calcolo della 13a mensilità, della retribuzione dovuta in periodo di ferie o dell’eventuale indennità compensativa, della retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali, per i permessi straordinari e per tutti quei compensi accessori che devono essere calcolati sulla retribuzione ordinaria.

La Cassazione ha stabilito che se il forfait per straordinario è stato inferiore alla prestazione effettivamente svolta, il lavoratore ha diritto alla differenza retributiva. Per ottenere quanto dovuto bisogna però che il giornalista dimostri che il proprio lavoro extra (notturni straordinari, festivi, domeniche) superava l’importo della forfetizzazione. Quindi il richiedente deve portare la documentazione della prestazione effettuata. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6902 del 26 maggio 2000, Pres. Sciarelli, Rel. Capitanio) ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che la disposizione del datore di lavoro che stabilisca il pagamento del lavoro straordinario in misura forfettizzata, indipendentemente dal fatto che esso venga prestato in eccedenza, deve ritenersi illegittima; essa infatti comporta, in danno del lavoratore, una inammissibile rinuncia preventiva a un diritto non ancora sorto ed eventualmente acquisibile con la prova, costituzionalmente tutelata ex art. 36 Cost., della non proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

La forfetizzazione secondo la giurisprudenza può fissare un compenso minimo garantito mentre è da ritenersi invalida se prevede un compenso massimo.

Condividimi: