Tutele per il padre lavoratore: fra le novità il congedo obbligatorio

In Sindacale by SGV Redazione

Il Decreto legislativo 105/2022 ha modificato il Testi unico  in materia di tutela della maternità e paternità (D. Lgs. 151/2001), introducendo, tra le altre novità, il congedo obbligatorio del padre, il congedo di paternità alternativo e il divieto di licenziamento del padre lavoratore che ha fruito di tali congedi.

Il Lavoratore che diventa padre ha diritto, a decorrere dal 13.08.2022 a:

• congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni lavorativi anche non consecutivi, da fruire due mesi prima della data presunta del parto e/o nei 5 mesi successivi la nascita.

• congedo di paternità alternativo, in sostituzione del congedo di maternità, nel caso in cui la madre sia in situazioni di particolare gravità, in seguito all’abbandono del minore o affido esclusivo al padre.

Entrambi i congedi sono a carico di Inps, con il consueto meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro e conseguente compensazione con i contributi mensili da versare all’istituto.

In caso di fruizione dei congedi di cui sopra, a seguito delle novità apportate dal D.L. 105/2022 per il padre lavoratore vige il divieto di licenziamento per tutta la durata del cd. periodo protetto, ovvero durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e fino a un anno di vita del bambino.

All’interno del medesimo periodo protetto, in caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore padre, questo ha diritto all’accesso alla Naspi e non è tenuto al rispetto del preavviso. Inoltre, il lavoratore padre deve procedere alla convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per residenza.

Di conseguenza, il datore di lavoro, come già succede per le dimissioni delle lavoratrici madri, è obbligato oltre che al pagamento del preavviso nella misura prevista dal contratto collettivo in caso di licenziamento, al versamento del cd ticket di licenziamento per consentire al lavoratore l’accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi.

Si ricorda che per il 2023 il ticket licenziamento è fissato in € 603,10 annuali, per un importo massimo di € 1.809,30 per i lavoratori assunti da più di 3 anni.

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