Cococo e liberi professionisti, Inpgi disoccupazione e maternità: più tutele

In Inpgi by SGV Redazione

In vigore nuove regole per la disoccupazione dei cococo e per l’indennità di maternità/paternità per i liberi professionisti che estendono le tutele.

Disoccupazione cococo
A decorrere dal 1/01/2022 ampliamento del periodo indennizzabile fino ad un massimo di 12 mesi; abbattimenti del 3% sull’indennità mensile dal sesto mese di indennizzo e non più dal quarto mese; per i periodi indennizzati riconoscimento della contribuzione figurativa.

Indennità maternità/paternità per liberi professionisti
Riconoscimento di ulteriori tre mesi di indennità, in aggiunta ai 5 già spettanti, a favore degli iscritti che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità abbiano dichiarato al Fisco un reddito inferiore a 8.145 euro; tale importo reddituale sarà rivalutato annualmente in base all’indice inflattivo (indice FOI determinato dall’Istat); inoltre per quanto concerne l’indennità di maternità a favore delle libere professioniste, la normativa ora dispone che in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, oltre all’indennità ordinaria di 5 mensilità dopo il parto (estesa a 8 mensilità in caso di redditi inferiori a 8.145 euro), è riconosciuta un ulteriore indennità di maternità per i due mesi antecedenti il parto.

Bonus 200 cococo e liberi professionisti: liquidata la 4. tranche
Il 4 novembre l’Istituto ha provveduto al pagamento delle indennità di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al rincaro dei prezzi (c.d. “bonus 200”) riferite alle domande presentate dalle ore 12 del 17 ottobre alle ore 12 del 24 ottobre, in favore di 263 beneficiari.
Si ricorda che possono beneficiare dell’indennità in questione, nella misura di 200 euro “una tantum”, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio scorso:
– fossero già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata entro la medesima data;
– abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.
Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato:
– al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 20 del DL n. 144 del 23 settembre 2022, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro.

Accesso area web solo con credenziali Spid dal 19 novembre
Dal giorno 19 novembre 2022 l’accesso all’area web riservata messa a disposizione degli iscritti all’Inpgi sarà possibili SOLO con credenziali Spid, per fruire del servizio di consultazione della propria posizione previdenziale (estratto conto contributivo, certificazioni fiscali, cedolini di liquidazione di prestazioni, ecc.) e per attivare le domande di alcune prestazioni. Per informazioni sulle modalità di acquisizione delle credenziali SPID è possibile consultare questa sezione.

Fonte: Inpgi Notizie

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