Infortuni dipendenti, fino al 31 dicembre 2023 valgono le regole Inpgi

In Inpgi by SGV Redazione

Con il passaggio dell’Inpgi all’Inps, l’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail. Con una circolare l’Istituto ha chiarito che per un periodo transitorio, dal 1. luglio 2022 al 31 dicembre 2023, verrà applicata la normativa regolamentare dell’Inpgi, e ha fornito le istruzioni operative.

Si ricorda che in base alle regole Inpgi, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori hanno due anni di tempo dalla data in cui si manifesta l’evento infortunistico per presentare le relative istanze di tutela e che per il medesimo periodo dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, continua a essere dovuta la contribuzione Inpgi a carico dei datori di lavoro.

AMBITO APPLICATIVO DAL 1. LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 –  Come anticipato (ex articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n.234), a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole del Regolamento Inpgi in vigore al 30 giugno 2022, ma i trattamenti sono erogati dall’Inail che ne riscuote la relativa contribuzione. Successivamente, dal 1° gennaio 2024 si applicherà invece la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori. Il periodo durante il quale continuano ad applicarsi le regole Inpgi riguarda, pertanto, gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, su cui è competente l’Inail – che invece non si occuperà degli eventi accaduti precedentemente a tale periodo – sempre l’Inail sarà competente degli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e delle malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data. Precisa inoltre l’Inail che in base al Regolamento infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980  – questo il Regolamento https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato2-circolare-n-44-del-5-dicembre-2022.pdf – l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2 del medesimo Regolamento. Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale. Per inabilità permanente assoluta si intende la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Per inabilità permanente parziale si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro. Per la valutazione dell’inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle proprie dell’Inpgi, allegate al Regolamento per l’attuazione dell’assicurazione infortuni del 24 giugno 1980. Gli indennizzi per gli eventi infortunistici tutelati, ai sensi dell’articolo 38 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, che prevede anche specifiche maggiorazioni, sono i seguenti: – invalidità permanente totale: 108.455,95 euro; – invalidità permanente parziale: importo proporzionale all’indennità permanente totale (1.084,56 euro per punto di invalidità); – morte: 92.962,24 euro. I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%. Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista e i suoi aventi causa, dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l’azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l’effettivo versamento dei relativi contributi e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni.

GESTIONE DEGLI INFORTUNI VERIFICATISI DAL 1. LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 – In caso di infortunio occorso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all’Inail attraverso l’apposita modulistica (reperibile anche sul sito istituzionale Inail e analoga a quella già in uso all’Inpgi) che qui si allega: a) modulo denuncia di infortunio b) modulo denuncia di infortunio mortale Le denunce devono essere presentate entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso. Il mancato invio della denuncia d’infortunio entro il termine dei due anni previsti dal citato Regolamento determina la prescrizione dei diritti derivanti dall’assicurazione, secondo quanto stabilito dal codice civile all’articolo 2952, comma 213. Le denunce di infortunio devono essere trasmesse con posta elettronica certificata a dcra@postacert.inail.it specificando nell’oggetto “denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME” e allegando copia del documento di riconoscimento. Si segnala che la gestione degli infortuni in questione è accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo che si avvale, per le attività medico-legali, della Sovrintendenza sanitaria centrale.

Fonte: circolare alle assostampa regionali  del direttore Fnsi, Tommaso Daquanno

 la circolare n. 44 del 5 dicembre 2022

 

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