Libertà di espressione online, la Cassazione: il blogger risponde dei commenti denigratori se non li rimuove. Diffamato per aver scritto la verità, cronista del Giornale di Vicenza risarcito

In News by SGV Redazione

La libertà di espressione in rete resta un principio fondamentale, ma non può trasformarsi in un far west. Il blogger non è tenuto a esercitare un controllo preventivo sui commenti attuando una sorta di censura prima della pubblicazione ma è chiamato ad attivarsi con tempestività quando viene a conoscenza della presenza di messaggi diffamatori lesivi della reputazione altrui.

Principio fissato dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito i limiti entro i quali opera la responsabilità di chi gestisce un blog mettendo un punto fermo definitivo alla querelle che vede contrapposti due cronisti. Uno che accusa l’altro di aver scritto una fake news che non risulta tale. L’altro che finisce al centro di una gogna mediatica selvaggia e che si vede la reputazione professionale – la credibilità – fatta a pezzi insieme alla vita privata. Uno che ricorre fino alla Suprema Corte per i pronunciamenti di primo e secondo grado che lo condannano per diffamazione a un risarcimento 23mila per un totale (complessivo di interessi e spese legali) di 35mila euro. L’altro che vede riconosciuto il fatto di aver scritto la verità.

La sentenza, come riportato oggi, mercoledì 22 luglio, da Angela Pederiva sul Gazzettino, è la numero 22999 della Prima sezione civile.

I giudici ribadendo che «il principio di libertà di espressione è uno dei fulcri della Costituzione italiana» rimarcano tuttavia che «l’esercizio del diritto comporta doveri e responsabilità», per cui può «essere sottoposto a condizioni o sanzioni» ritenute «necessarie alla protezione della reputazione o dei diritti altrui». E citando la sentenza della Corte Costituzionale del 2021 sulle campagne di disinformazione chiariscono che: «chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità “scomode”; ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l’avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione».

Il che non si traduce in una costrizione dello spazio di critica che «può non essere obiettiva né esatta ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti “di parte”, cioè non necessariamente obiettivi, purché si fondi sull’attribuzione di fatti veri». Ma c’è un ma grande come una casa: «Nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità».

Nell’agosto 2018 Valentino Gonzato, redattore de Il Giornale di Vicenza, aveva pubblicato sulle pagine del quotidiano berico la cronaca della protesta di alcuni migranti ospiti in una struttura che, fra le altre cose, chiedevano di avere il collegamento a Sky. Il giornalista Fabio Butera, effettuando una verifica (che, alla prova dei fatti, si dimostrerà quanto meno carente) con una telefonata in questura, aveva ritenuto che la notizia fosse falsa. Lo aveva scritto sul suo blog, legato al profilo Facebook; molti utenti avevano commentato con espressioni ingiuriose il lavoro di Gonzato, il quale si era rivolto alla giustizia; ed ora la Cassazione gli ha dato ragione, respingendo il ricorso di Butera. Quest’ultimo si era appellato al fatto di non essere l’autore delle frasi incriminate, di non poter controllare ogni singolo commento e quindi di non dover rispondere di quanto avevano pubblicato altri. La Suprema corte – come scritto – ha invece ribadito che sussiste a carico del blogger «la culpa in vigilando» perché non aveva rimosso i commenti contestati sotto al suo post e che appunto è sempre legittimo l’esercizio del diritto di critica, «purché si fondi su fatti veri». E quelli a fondamento della critica di Butera non lo erano. «Ho trascorso 8 anni d’inferno – ha commentato Gonzato – semplicemente per avere scritto la verità. Non c’è cosa peggiore per un giornalista che essere accusato di avere pubblicato fake news».

Il Sindacato giornalisti Veneto, che ha sempre sostenuto Gonzato, invita a riflettere sull’uso troppo disinvolto e inaccettabile dei social volto sempre più spesso all’ingiuria e alla denigrazione dei giornalisti, i quali esercitano il diritto-dovere di cronaca nei confronti dell’opinione pubblica a garanzia di una informazione professionale verificata e accurata.

I principi in base alla condanna sono questi: «Con consolidato indirizzo, in sede penale, è stato affermato che in tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma
aggravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa, come nel caso in cui, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Cass. pen., n. 12546/2019; conf. Cass. pen., n. 7220/2021; Cass. pen., n. 13979/2021; Cass. pen., n.45680/2022; Cass. pen, 36433/2023).

In sede civile, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sul blogger non gravi un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato, a differenza del caso dell’ “hosting provider attivo” che svolge un ruolo attivo di filtro, ed ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenuti
diffamatori riversati nel sito da terzi e di cui egli sia venuto a conoscenza, non si sia attivato ex post per rimuoverli tempestivamente (Cass. civ., n.24818/2023; Cass. n. 17360/2025)

Condividimi: