Ex Inpgi1: invalidità, quota 102 e “lavoratori precoci”, le regole Inps sul cumulo

In Inpgi by SGV Redazione

L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sul cumulo tra redditi da lavoro e alcuni specifici trattamenti pensionistici erogati in favore dei giornalisti ex Inpgi1, trasferito all’Inps dal 1. luglio 2022.

Tali disposizioni non hanno applicazione quindi per il primo semestre di quest’anno e non intervengono sulla tematica delle modalità di applicazione del regime di cumulo previsto dall’art. 15 del Regolamento delle prestazioni dell’Inpgi, per il quale si attendono tutt’ora gli opportuni chiarimenti da parte dell’Inps.

Con il Messaggio n. 4213 del 22 novembre 2022 (consultabile qui) sono state fornite infatti alcune precisazioni in ordine ai limiti di reddito da lavoro cumulabili e ai conseguenti obblighi dichiarativi, che trovano applicazione limitatamente ai seguenti trattamenti pensionistici:

  • PENSIONE DI INVALIDITÀ
  • PENSIONE ANTICIPATA CON 38 ANNI DI CONTRIBUTI E 64 ANNI DI ETA’ (“QUOTA 102”)
  • PENSIONE ANTICIPATA PER I “LAVORATORI PRECOCI” (ART.1, COMMA 199, LEGGE 232/2016)

La disciplina relativa al regime dei trattamenti pensionistici era già stata oggetto di una prima illustrazione da parte dell’Inps con la Circolare (n. 92 del 28 luglio 2022), nella quale era stato chiarito che, per le pensioni già erogate dall’Inpgi 1 prima del 1° luglio 2022 e per quelle liquidate successivamente a tale data dall’Inps ai giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avrebbero trovato applicazione le regole vigenti nell’ambito del predetto Fondo Inps in materia di cumulo tra redditi da lavoro e assegno pensionistico.

Fonte: InpgiNotizie

 

Per approfondire

L’art. 15 del regolamento INPGI recita:  tutte le pensioni, a eccezione di quelle di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti erogate dall’Istituto sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 22.907,04 € (per il 2022). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile. Regola da quella prevista nell’Inps ove tutte le pensioni dirette dal 2009 (salvo i trattamenti di invalidità) sono pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Sul punto si attende l’intervento dell’Inps con i dovuti chiarimenti.

 

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